Razionalizzazione organismi partecipati, occorre motivare su più fronti
La Corte Conti Marche, con delibera n. 63/2025, prescrive all'Amministrazione comunale, in funzione del prossimo piano di revisione periodica delle proprie partecipate, di:
- colmare le carenze motivazionali evidenziate in delibera, esplicitando compiutamente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 TUSP, le valutazioni poste alla base delle determinazioni assunte in ordine alle proprie partecipazioni, in particolare motivando in ordine alla compatibilità delle stesse con i vincoli di scopo ed attività di cui all'art. 4 TUSP, con i criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria di cui all'art. 5 TUSP, nonché in ordine alla sussistenza o meno di situazioni implicanti l'adozione di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, co. 2 TUSP;
- monitorare e rivalutare annualmente l'eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente nell'ambito del piano di revisione in merito alle valutazioni effettuate sul punto;
- relazionare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del TUSP, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate nei precedenti piani di revisione, valutando i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi fissati
- rivalutare altresìla ricorrenza dei requisiti implicanti la qualificazione della partecipata come società “a controllo pubblico” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m) TUSP, con le conseguenti implicazioni sotto il profilo del regime normativo operante per tali società (cfr. gli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 del TUSP), nonché sotto quello della inclusione delle partecipate indirette nell'ambito del piano di revisione;
- verificare, in riferimento al compenso percepito dagli amministratori delle proprie società partecipate, il persistente rispetto - in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 11, comma 6 TUSP - del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui “a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 percento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”.