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Realizzazione di una navicella spaziale: regime di non imponibilità IVA

L'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972, richiama espressamente tra le operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni - non imponibili IVA - quelle aventi ad oggetto gli "aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica".
L'articolo 8-bis, primo comma, lettera e), del decreto prevede altresì che siano assimilate all'esportazione anche "le prestazioni di servizi, (...), relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c)".
Nella risposta n. 61/2020 l'Agenzia ritiene ragionevole ricomprendere la "navicella spaziale" nella categoria degli "aeromobili", che include anche i "satelliti", in quanto si tratta di un bene simile per funzione e destinazione e dunque rispetta la medesima ratio dei menzionati beni.
Sono pertanto da ritenersi non imponibili sia le cessioni di navicelle spaziali sia le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio a condizione che siano effettuate nei confronti di "organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica".
el caso di specie, il regime opera ancorché la Società istante abbia stipulato un contratto di servizi per la progettazione e lo sviluppo di componenti ceramici di una "navicella spaziale" con la realizzazione dei relativi prototipi necessari per il test di prova con una società cooperativa per azioni, partecipata da Enti Pubblici, in quanto il primo committente del servizio, capo commessa, è l'Agenzia spaziale europea, che rientra di diritto, ex art. 5 della legge 9 giugno 1977 n. 358, tra i soggetti di cui al predetto art. 8bis.