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Recupero dei contributi eccedenti negli enti locali

Un emendamento votato in Commissione al Senato in sede di disoegno di legge di bilancio 2026 dispone in materia di modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali. In particolare:

1.A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 le seguenti risorse:

a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1, dell'articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.Le risorse di cui al comma 1 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

3.In caso di incapienza delle risorse assegnate sui Fondi di cui al comma 2, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, аd esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4.In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5.Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, i predetti enti locali accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 2 a 4 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 1, lettera a), e la restituzione delle risorse COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 1, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.