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Registri IVA precompilati poco utili per gli enti locali

Nella giornata del 30 gennaio 2020 si è svolto "Telefisco", il tradizionale incontro organizzato dal Sole24ore con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
Tra i vari chiarimenti forniti, si è meglio specificata la composizione dei registri IVA precompilati IVA introdotti dal D.L. 124/2019 modificando l'art. 4 del D.Lgs. 127/2015 prevedendo che "A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia,  in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a)  registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b)  comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA..."
L'Agenzia ha chiarito che le bozze dei registri saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 
Se l’operatore convalida o integra nel dettaglio le bozze dei registri Iva relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l’Agenzia procede all’elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi.
Considerato che nella fattura elettronica non è possibile indicare la percentuale di detraibilità dell’Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti predisposti dall'Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100% e nel caso di costi pro-rata o di indetraibilità oggettive sarà cura del contribuente modificare le bozze e indicare la corretta percentuale.
La derivazione dei dati, per gli enti locali, sarà però inattendibile e parziale,  in quanto:
- le fatture che transitano dallo SDI riguardano attività istituzionali e commerciali, oltreché promiscue, quindi occorrerà modificare i dati di detraibilità per moltissime fatture, alcune neanche pertinenti per quanto riguarda i registri o la dichiarazione IVA, mentre non è chiaro come procedere nel caso di fatture promiscue destinate a più servizi ed attività con pro rata differenziati (es. mensa ed asilo nido, rispettivamente detraibile al 100% e totalmente indetraibile). E' possibile che il Provvedimento attuativo dia ulteriori indicazioni in merito;
- i dati dei corrispettivi sono del tutto assenti, posto che gli enti locali sono esonerati dall'invio elettronico ad eccezione delle farmacie.
Si tratta comunque di una importante semplificazione per le piccole imprese ed i professionisti, nonché un elemento di controllo per verificare i dati veicolati attraverso il sistema di interscambio, in particolare per le fatture emesse.