Regolamenti TARI: necessaria disciplina analitica delle categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali
Con la sentenza n. 974 del 23 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha riconosciuto a una società il diritto all’esenzione integrale dalla TARI, anche per la quota fissa del tributo, per le superfici dei propri magazzini destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti da imballaggi terziari. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto soltanto una riduzione del 50%, mentre la società chiedeva l’esenzione totale, avendo documentato attraverso planimetrie la delimitazione delle aree interessate dalla produzione dei rifiuti speciali.
La sentenza è interessante per l’analisi, condotta dalla Corte, del regolamento comunale TARIP. L’art. 5 del regolamento esaminato in giudizio esclude dalla superficie tassabile le aree dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sempre che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento conforme alla normativa vigente. Il giudice ha evidenziato come il regolamento comunale non possa limitarsi a fissare un tetto quantitativo di riduzione applicabile indistintamente a tutte le attività produttive, ma debba specificare le singole categorie di attività generatrici di rifiuti speciali, le cui superfici risultano altrimenti interamente escluse dalla tassazione.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la società avesse adeguatamente assolto l’onere probatorio attraverso la produzione di planimetrie che delimitavano con precisione le aree di produzione dei rifiuti da imballaggi terziari, distinte dalle zone destinate a scaffalatura. Ha poi precisato che, in assenza di una previsione regolamentare che escluda dall’esenzione la quota fissa del tributo, anche a questa componente si applica il regime di esclusione integrale riconosciuto per la quota variabile.
L’avviso di pagamento è stato così annullato integralmente. La pronuncia ribadisce l’importanza di formulare i regolamenti TARI/TARIP con un’analitica individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in assenza della quale il giudice può riconoscere l’esenzione integrale anche oltre i limiti quantitativi eventualmente previsti in via generale.