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Regolarizzazione violazioni formali: elencazione e modalità di definizione agevolata

La circolare n. 11 /E del 15 maggio 2019 ha fornito importanti chiarimenti per la definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all'art. 9 del D.L. 119/2018.
Il decreto dispone, tra le varie misure, anche la possibilità di definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta. Il versamento può avvenire in due rate (31 maggio 2019 e 2 marzo 2020) o unica soluzione (31 maggio), rimuovendo le irregolarità, al più tardi, entro il 2 marzo 2020 o entro 30 giorni dall'invito dell'Agenzia.
La circolare, in particolare, da una elencazione - ancorché non esaustiva - delle irregolarità formali sanabili, ovvero quelle irregolarità non "meramente formali" (che non sono passibili neanche di sanzione) perché non hanno inciso sulla determinazione del tributo dovuto, ma possono ostacolare comunque l'attività di controllo.
Tra esse vi sono diverse disposizioni di interesse per gli enti locali per quanto riguarda l'IVA, come l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE e spesometro), sempreché l’imposta risulta assolta; l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr.l’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);  la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. l’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997); la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr.
l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997); la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. l’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997); l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (cfr. l’articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. n. 471 del 1997), solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento; l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto; la mancata iscrizione al VIES (cfr. l’articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997); l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nei casi indicati al
paragrafo 4.3 (cfr. l’articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997).
La circolare affronta anche il tema della rimozione delle irregolarità, individuando i casi in cui se ne può prescindere da quelli in cui è necessario comunque provvedere, come nel caso di violazioni concernenti gli elenchi Intrastat o lo spesometro. In ogni caso, se il contribuente non ha rimosso tutte le irregolarità commesse, in presenza di un giustificato motivo, l'Agenzia delle entrateconsente di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte della stessa (ad esempio, mediante una lettera di compliance).
La mancata rimozione - spontanea o su invito - di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta. 
La regolarizzazione è utile per sanare le irregolarità formali contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione, nonché, in generale, per quelle commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, quando si conosce l'omissione o in via "preventiva", ad esempio per irregolarità nella tenuta della contabilità.