Regolarizzo contabile per l'utilizzo della cassa vincolata
L’art. 195 Tuel consente agli enti locali di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate sono oggetto di registrazione contabile.
Il principio contabile applicato di cmpetenza fiannziaria All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi spiega al paragrafo 10 che al fine di consentire la registrazione contabile dell’utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le “altre entrate per partite di giro”:
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.002
tra le “altre uscite per partite di giro”:
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.002
Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa
L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”).
A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:
a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto b);
b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.
A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.
Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”).
I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall’ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l’ente:
c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e non presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto d),
d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.
In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e si impegna la spesa per “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.
A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile è effettuata in conto residui. Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell’anno e dell’eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.
Richiamo normativo:
Art. 195 Tuel – Utilizzo di entrate vincolate
1.Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
2.L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
3.Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
4.Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.