Reimputazione di impegni correnti libero 2025 sul 2026, finanziati con la competenza 2026
L'art. 183 comma 6 del TUEL dispone:
6.Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
Ne consegue che gli impegni di spesa sono assunti di anno in anno, con registrazione giuridica al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e imputazione contabile sull'esercizio secondo presunta esigibilità (obbligo di pagare).
La reimputazione di un impegno di spesa corrente libero (ovvero non finanziato da entrate vincolate) dall'esercizio 2025 all'esercizio 2026 deve essere innanzitutto motivato da continuità della prestazione, altrimenti si provvede a registrare nuovo impegno 2026, ed inoltre - qualora si verifichino le condizioni per la reimputazione - deve essere finanziata da entrate di competenza 2026, non da fondo pluriennale vincolato 2025.
Si utilizza FPV solo per i casi in deroga: 1) salario accessorio personale; 2) spese per i legali sui contenziosi (non sulla attività stragiudiziale); impossibilità sopravvenuta a svolgersi la prestazione nel 2025 (caso molto raro).
Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rileva al paragrafo 5.4.1 che il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.