Reintegro e chiusura cassa economale
A fine 2025, e non solo, occorre verificare i reintegri finali dell’economo comunale sul fondo cassa economale, controllando anche le quadrature con i reintegri trimestrali.
Il principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia che al momento della costituzione del fondo economale, si impegna sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 “Costituzione fondi economali e carte aziendali” e si si accerta contestualmente l’entrata di pari importo sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 “Rimborso di fondi economali e carte aziendali”
Contestualmente si provvede all’emissione del mandato di pagamento dell’anticipazione economale sul capitolo codificato U.7.01.99.03.000 “Costituzione fondi economali e carte aziendali”.
Rimane perciò aperto il credito corrispondente all’accertamento sul capitolo codificato E.9.01.99.03.001 “Rimborso di fondi economali e carte aziendali”, che misura sempre l’entità dei fondi economali erogati e non rendicontati.
Al momento di reintegro fondi da parte dell’economo in corso d’anno, ogni trimestre, l’ente, a fronte degli stanziamenti di spesa gestiti dall’economo, prenota le relative spese.
Al momento della liquidazione del rendiconto economale, nell’ambito delle prenotazioni effettuate, si provvede ad impegnare e liquidare i relativi rimborsi all’economo. Quindi, si impegnano le spese che sono state pagate con la cassa economale con imputazione ai capitoli di bilancio riguardanti tali specifiche spese già prenotate (ad esempio cancelleria e stampati). A fronte di tale impegno si emettono i relativi ordini di pagamento, versati in entrata del proprio bilancio, al capitolo di entrata a Titolo IX, codice E.9.01.99.03.001, il cui accertamento risulterà, in parte o completamente, a seconda dei casi, incassato.
Se l’economo necessità di nuova ulteriore liquidità, si provvederà nuovamente a impegnare e pagare a Titolo VII spesa, codice U.7.01.99.03.000 “Costituzione fondi economali e carte aziendali”, accertando l’entrata a Titolo IX, codice E.9.01.99.03.001.
A fine anno in sede di reintegro finale, si effettua la chiusura del debito con l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’economo a Titolo VII spesa in quietanza di entrata a Titolo IX di pari importo, per la parte di cassa economale non utilizzata nell’ultimo trimestre. In questo modo, si chiude l’accertamento aperto in partite di giro e si incassano le disponibilità liquide giacenti presso la cassa dell’economo alla fine dell’esercizio, che devono essere riversate al bilancio.
Nel nuovo esercizio 2026, in competenza, si ripeterà il processo di apertura della nuova anticipazione di cassa, per l’ammontare risultante dalla precedente chiusura.
Nella prassi sono comunque ammesse anche altre procedure, come la chiusura dell'accertamento a Titolo IX con emissione di revesale solo fine anno, ma quanto sopra esposto si ritiene percorso più corretto.