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Rendicontazione servizio assistenza autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2025

In merito alla relazione di monitoraggio e di rendicontazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità anno 2025 per i Comuni, la Commissione tecnica sui Fabbisogni Standard del MEF ricorda che l’art. 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha individuato tra le finalità del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Per l’anno 2025 sono state assegnate ai Comuni risorse pari a 132.000.000,00 euro con lo scopo di potenziare le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse assegnate nel 2025, i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione siciliana, della Sardegna e della Regione Friuli-Venezia Giulia beneficiari di maggiori risorse sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio.

Devono compilare la scheda di monitoraggio e di rendicontazione anche i Comuni cui non sono state assegnate maggiori risorse, ma che comunque forniscono servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

La Scheda di monitoraggio e di rendicontazione sarà somministrata agli enti sulla piattaforma SOGEI. Al fine di supportare i Comuni, IFEL provvede alla diffusione di un apposito software agli enti locali che sarà disponibile sulla piattaforma “Obiettivi in comune”.

In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio e rendicontazione nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.