Rendiconto 2019, nuovi schemi e più versioni
Con il rendiconto 2019 partono i nuovi adempimenti diretti a rappresentare i risultai parziali sotto diverse visuali, con riflessi in termini generali per l’ente e in termini di vincoli di finanza pubblica.
Come noto, debuttano i nuovi risultati parziali e i nuovi modelli e schemi di rendiconto, inseriti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 01 agosto 2019. Andremo ad esporre il risultato di competenza; l’equilibrio di bilancio; l’equilibrio complessivo. Saranno poi da compilare i nuovi allegati a1); a2) a3), relativi all’elenco analitico delle quote accantonate, vincolate, destinate agli investimenti, che abbiamo approfondito singolarmente in precedenti news e che analizzeremo in specifici seminari e webinar.
Inoltre, ma non è una novità, il rendiconto deve essere redatto in più forme, per soddisfare le diverse esigenze degli interlocutori. In particolare occorre redigere:
Rendiconto integrale:
Art. 227 comma 6 bis Dlgs 267/2000 e smi Tuel: 6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.
Rendiconto semplificato per il cittadino:
Il Dlgs 118/2011 dispone all’art. 11 comma 2 che le amministrazioni pubbliche redigano un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.
Rendiconto sintetico:
Il Dlgs 33/2013, all’art. 29, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata