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Resa del conto agenti contabili entro il 30 gennaio

Il TUEL dispone che entro 30 gironi dalla chiusura dell’esercizio finanziario /30 gennaio) gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto della gestione dell’esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto.

Le fasi operative dopo la resa conto riguardano la riconciliazione (controllo movimenti / saldi); la parifica (riscontro tra il conto giudiziale e le scritture dell’ente); l’approvazione da parte del Consiglio comunale contestualmente l’approvazione del rendiconto; l’invio alla Corte dei Conti tramite portale SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti).

La parifica degli agenti contabili dovrebbe essere fatta con atto specifico da parte del responsabile del servizio finanziario o da altro responsabile per quanto riguarda i conti giudiziali dove si verifica sovrapposizione tra soggetto controllato e soggetto controllore (es. il ragioniere capo è anche economo)

Occorre che l’atto di parifica richiami l’elenco degli agenti contabili, comprendendo anche i soggetti non nominati (agenti di fatto) e attestai che la resa del conto sia stata redatta su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, completo dei seguenti documenti previsti dall’art. 233, c. 2, del TUEL:

a) provvedimento di legittimazione contabile alla gestione;

b) lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari;

d) documentazione giustificativa della gestione;

e) verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche e i discarichi amministrativi;

L’atto accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell’ente, citando anche le verifiche effettuate dall’organo di revisione.


Il principio contabile evidenzia che gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell’amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente.

Gli agenti contabili devono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare all’amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi secondo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della riscossione.

Oltre ai soggetti che riscuotono entrate, sono agenti contabili l'economo, il consegnatario azioni e titoli, i consegnatari a materia per debito di vigilanza.