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Requisiti per poter escludere le risorse etero-finanziate dal tetto del trattamento accessorio

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 186/2026 ha ripercorso i requisiti necessari per poter escludere le risorse etero-finanziate dal tetto del trattamento accessorio.

La Sezione ha rilevato che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 non prevede espressamente l’etero-finanziamento come causa di esclusione dal tetto. La deroga è il frutto di un’elaborazione costruita nel tempo dalla Corte dei conti a partire dalla ratio della norma: se le risorse provengono da fonti esterne al bilancio dell’ente e sono destinate al finanziamento di attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, il loro impiego non incide sugli equilibri finanziari “ordinari” tutelati dal vincolo.

Il principio prevede che l’esclusione dal tetto richieda piena copertura coi fondi esterni e l’assenza di oneri sul bilancio dell'ente, ovvero la neutralità finanziaria piena.

La Sezione Autonomie (ad es. n. 20/SEZAUT/2017/QMIG per le risorse da fondi comunitari, n. 23/SEZAUT/2017/QMIG sui contributi dell’AGCOM per i Co.Re.Com. e, da ultimo, n. 10/SEZAUT/2026/QMIG sulle risorse del fondo per le non autosufficienze) ha chiarito che l’esclusione dal tetto è ammessa purché le risorse impiegate siano totalmente coperte e siano esaustivamente destinate a remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio.

La SCR Puglia n. 6/2022/PAR, ha sistematizzato i presupposti che consentono l’esclusione dal tetto delle spese etero-finanziate riguardo alle seguenti situazioni: 1. compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (es. incentivi per funzioni tecniche, compensi professionali legali in caso di sentenze favorevoli); 2. economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 3. entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio; 4. compensi per conto terzi, commissionati e remunerati dall'esterno dell'amministrazione a fronte di specifiche prestazioni implicanti maggior impegno e responsabilità (già circolare RGS-IGOP 15 aprile 2011, n. 12).

Il finanziamento regionale per il servizio AIB (anti-incendio boschivo), qui dedotto, sembra rientrare nel terzo criterio (entrate esterne vincolate per legge/convenzione) e in parte nel primo (prestazioni ulteriori rispetto alle funzioni ordinarie).

Aspetto critico è, tuttavia, la sussistenza di una neutralità finanziaria piena per l’eventualità che l’esclusione dal tetto sia ammessa purché le risorse impiegate siano totalmente coperte e siano esaustivamente destinate a remunerare sia lo svolgimento delle funzioni, sia il trattamento accessorio.