Responsabile Anticorruzione: attenzione agli incarichi troppo brevi
Con un atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 30 luglio 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiamato con fermezza un Comune siciliano per la prassi di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per periodi estremamente brevi, senza alcuna motivazione plausibile. Una scelta che, secondo l'Autorità, finisce per eludere il dettato normativo e gli orientamenti in materia, svuotando di contenuto una funzione strategica per il presidio della legalità nelle amministrazioni pubbliche.
L'intervento dell'ANAC si inserisce nell'ambito dei poteri di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione attribuiti all'Autorità dalla legge n. 190 del 2012 e si concretizza in una raccomandazione formale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 300 del 29 marzo 2017).
Nel provvedimento, l'ANAC ha evidenziato come "l'irragionevole prassi di codesta spettabile Amministrazione comunale di nominare, senza alcuna motivazione plausibile, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per periodi estremamente brevi, elide il dettato normativo e gli orientamenti in materia volti a conferire al citato incarico di RPCT una stabilità ed autonomia necessaria per poter svolgere il delicato compito di presidio della legalità".
La raccomandazione impone al Comune di conferire con urgenza l'incarico di RPCT al Segretario Comunale pro tempore o ad un proprio dipendente con funzioni di dirigente, prevedendo che tale incarico abbia una durata minima ragionevole e utile a consentire di garantire la stabilità necessaria. In particolare, l'Autorità ha precisato che la durata dell'incarico deve essere tale da permettere al responsabile di mettere a frutto le competenze acquisite, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, con la possibilità di prevedere eventualmente una sola proroga.
La posizione assunta dall'ANAC si fonda su una ratio ben precisa: un incarico annuale o addirittura semestrale, privo di motivazioni puntuali, impedisce infatti di portare a compimento il ciclo di programmazione triennale previsto dalla normativa anticorruzione e non consente di valorizzare le competenze acquisite dal responsabile nel corso del mandato.
Il RPCT, infatti, non è una figura meramente formale o burocratica, ma rappresenta il perno del sistema di prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il Responsabile deve essere messo nelle condizioni di partecipare all'elaborazione dei criteri per la rotazione ordinaria del personale e alle riunioni degli organi di vertice quando vengono assunte decisioni che impattano sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), senza che ciò configuri un'ingerenza nell'attività di amministrazione attiva (cfr. TAR Lazio, Roma, sentenza n. 7797 del 2024).
La stabilità dell'incarico è dunque funzionale a garantire quella autonomia e quella continuità che sono indispensabili per svolgere efficacemente un ruolo di vigilanza e controllo interno, che richiede tempo per acquisire una conoscenza approfondita dell'organizzazione, per elaborare strategie di prevenzione adeguate e per monitorarne l'attuazione nel medio-lungo periodo.
La stabilità dell'incarico di RPCT, la sua autonomia operativa e il suo coinvolgimento nei processi decisionali strategici sono elementi essenziali per costruire una reale cultura della prevenzione della corruzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza, l'amministrazione è tenuta ad adottare specifici interventi organizzativi per garantire al RPCT adeguate risorse umane e strumentali nonché effettivi poteri di interlocuzione e controllo, non essendo sufficiente il mero rinvio alle attribuzioni previste dalla legge.
La raccomandazione dell'ANAC al Comune in questione rappresenta dunque un monito per tutte le amministrazioni pubbliche: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non può essere una figura di facciata, nominata e sostituita con frequenza tale da impedirgli di svolgere efficacemente il proprio ruolo. La stabilità dell'incarico, la sua durata adeguata a coprire almeno un ciclo di programmazione triennale e la preferenza per il conferimento al segretario comunale o a dirigenti interni sono elementi che garantiscono quella continuità e quella competenza indispensabili per un efficace presidio della legalità.