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Responsabile Unico del Procedimento oppure Responsabile Unico del Progetto: le indicazioni del MIT

Con un recente chiarimento del MIT (quesito n. 3984 del 5 febbraio 2026), è stata fornita un’importante interpretazione in merito all’individuazione della corretta figura responsabile nelle procedure di affidamento disciplinate dal regime transitorio tra il vecchio e il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il chiarimento riguarda le procedure complementari avviate ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, applicabili anche dopo il 1° gennaio 2024 in virtù della disciplina transitoria prevista dall’art. 226, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 36/2023. In tali casi, negli atti amministrativi — tra cui la decisione a contrarre e la lettera di invito — la denominazione corretta da utilizzare resta quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prevista dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e non quella di Responsabile Unico del Progetto introdotta dal nuovo Codice.

La ragione risiede nel principio di continuità normativa: quando una procedura resta integralmente disciplinata dal previgente Codice per effetto delle disposizioni transitorie, continuano ad applicarsi tutte le relative figure e competenze, incluso il RUP nella sua configurazione originaria. Il nuovo Responsabile Unico del Progetto, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, trova invece applicazione esclusivamente nelle procedure avviate e disciplinate integralmente dal nuovo Codice.

Tale chiarimento assume rilievo pratico per le Stazioni appaltanti, evitando errori formali negli atti di gara e garantendo la corretta individuazione delle responsabilità amministrative nella fase di transizione normativa.