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Revisione codice contratti, proposte ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha il potere di segnalare a Governo e a Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore, nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.

L’ANAC, in particolare, svolge un ruolo centrale di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione degli operatori economici e sulle SOA, verificando che le procedure siano improntate ai principi di trasparenza, legalità e correttezza, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato II.12 al Codice.

Considerate le competenze riconosciute all’Autorità, dunque, si intendono formulare le seguenti osservazioni in relazione:

a) al conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, ai fini delle verifiche da parte delle SOA ed ai fini della partecipazione alla gara;

b) alla mancata previsione della graduazione della sanzione e della necessaria valutazione dell’elemento soggettivo nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12, del Codice;

c) al conflitto degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3 lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio irrogabile da ANAC rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al RUP.