Revisione disciplina dell'IRPEF
Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede anche la modifica della seconda aliquota. La novella normativa disporrà:
1.All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
2.All’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
La disposizione modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR) per quanto concerne il Titolo I, relativo all’imposta su reddito delle persone fisiche. In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b), relativo alla determinazione dell’imposta riducendo dal 35 al 33 per cento l’aliquota progressiva dell’IRPEF relativa al secondo scaglione di reddito delle persone fisiche.
Per effetto della modifica introdotta, gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione si presentano come segue:
a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000,00 euro;
b) 33 per cento per i redditi superiori a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000,00 euro.
Le predette aliquote, oltre alla determinazione delle ritenute di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, da parte dei sostituti d’imposta nonché dell’imposta dovuta a saldo in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2026, sono applicabili anche per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2026 calcolati su base previsionale. Il comma 2 modifica l’articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), che detta disposizioni in materia di riordino delle detrazioni fiscali. In particolare, si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro, l’applicazione di una riduzione di 440,00 euro sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante, determinata ai sensi dello stesso articolo 16-ter e dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione ai seguenti oneri: a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR, o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso TUIR; b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014; c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Oltre alle detrazioni per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, non partecipano, conseguentemente, al monte detrazioni soggetto alla riduzione in questione le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (articolo 14, comma 3- quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013) e quelle per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013), nonché quelle spettanti in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del terzo settore.