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Revisione residui da residuo, si inizia adesso

Come noto, la revisione dei residui è uno dei compiti più lunghi e delicati da svolgere in ambito contabile, con il coinvolgimento di tutti i responsabili.

Riteniamo si debba dividere il lavoro in due parti:

1.la ricognizione dei residui da residuo (la più laboriosa) parte dalla stampa dei residui riportati al 31.12.2024, al netto delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento emessi in conto residui dal 01 gennaio 2025 ad oggi e prevede il controllo puntuale riga per riga all’interno di ogni capitolo dell’obbligazione giuridicamente perfezionata e dell’esigibilità. I residui attivi con anzianità superiore ante 2019 sono eliminati automaticamente, fatto salvo rare situazioni particolari da motivare. La revisione ha lo scopo di esaminare i (pochi) residui da conservare e quelli (la gran parte) da eliminare.

2.In epoca rendiconto, ovvero a febbraio 2026, si provvederà ad esaminare la forza giuridica e contabile degli accertamenti e degli impegni di competenza.


Il principio allegato All. 4/2 Dlgs 118/2011 dispone che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all’esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo.