Revisioni prezzi, salve anche le offerte del secondo semestre 2023
Il DL 73/2025, ora in fase di conversione in legge, all’art. 9 ha colmato un vuoto normativo relativo all’applicazione del sistema revisione prezzi di cui art. 60 DL 36/2023 anche alle offerte presentate tra il 1 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.
L’articolo 9 prevede l’applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), in deroga a determinate disposizioni e criteri. In particolare, l’applicazione della disciplina dell’art. 60 del Codice è consentita a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica. Tale misura è attivabile solo se vi è una copertura finanziaria sufficiente all’interno del quadro economico dell’intervento. Devono inoltre risultare congrue le somme accantonate per imprevisti e deve essere disponibile almeno la metà di tali risorse, al netto degli impegni già assunti.
La novella normativa dispone:
1.Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023
Sull'argomento, si riporta estratto della relazione illustrativa al provvedimento, come ripresa dalla Nota dell’Ufficio studi della Camera.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, la disposizione in esame è volta a garantire la continuità nell'esecuzione di determinati contratti pubblici di lavori privi di meccanismi di revisione prezzi o di accesso alle risorse previste dai Fondi istituiti dall'articolo 26 del D.L. 50/2022 (cd. decreto “Aiuti”), per far fronte al "caro materiali".
In particolare, come specificato dalla citata relazione, l’intervento in esame mira a colmare una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina revisionale dei prezzi, introdotta dall'articolo 29 del D.L. 4/2022 (cosiddetto "Sostegni-ter") e le disposizioni dell'articolo 26, comma 6-ter e comma 6-sexies, del predetto D.L. 50/2022.
Nello specifico, l'articolo 29 del citato D.L. n. 4 del 2022 ha previsto l'obbligatorio inserimento di clausole di revisione prezzi, coerenti con i criteri definiti nel medesimo articolo, nelle procedure di gara indette a partire dall'entrata in vigore della norma (27 gennaio 2022) e sino al 31 dicembre 2023.
La richiamata relazione sottolinea che tale disciplina, tuttavia, non è stata resa pienamente operativa, non essendo stati adottati gli atti amministrativi di rilevazione delle variazioni dei prezzi dalla medesima previsti.
Successivamente, il citato articolo 26, comma 6-sexies, del D.L. 50/2022 ha disposto la disapplicazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 per i contratti che beneficiano dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi in esso contenuto (si tratta, in particolare, dei contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (articolo 26, comma 6-bis), e con termine finale di presentazione compreso tra il l° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (articolo 26, comma 6-ter)).
Il combinato disposto derivante dall'inattuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 e dalla clausola di disapplicazione dell'articolo 26, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha contribuito alla creazione di una categoria di contratti pubblici privi di meccanismi contrattuali o extra-contrattuali idonei a coprire l'ipotesi di incremento di prezzi in fase di esecuzione.
Si tratta dei contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, che sono:
a) esclusi dal periodo di applicazione dei contributi per il "caro materiali" di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022;
b) soggetti all'obbligo di inserimento nei bandi di gara di apposite clausole revisionali, redatte ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, ma di fatto destinate a rimanere inattuale a causa della mancanza dei relativi meccanismi applicativi.
Tali lacune non sono state colmate dall’art. 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), che trova applicazione solo per gli appalti aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara pubblicati a decorrere dal l° luglio 2023.
La relazione illustrativa sottolinea, quindi, che, con la disposizione in esame, si intende garantire, anche ai contratti pubblici aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara che prevedevano una revisione prezzi ex articolo 29 del citato decreto-legge "Sostegni-ter", esclusi dall'accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, un meccanismo revisionale pienamente operativo, che non può che essere quello dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 29, comma l, lettera b), nonché a quanto stabilito r:elle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara.
Nello specifico, la disposizione in esame prevede l’applicazione di specifiche norme e criteri per quei contratti di lavori che sono stati affidati sulla base di documenti iniziali di gara e sono stati redatti come stabilito dall'art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. 4/2022 (entrato in vigore il 27 gennaio 2022), in materia di revisione dei prezzi degli appalti (come adottato nel corso dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19).
Ulteriore condizione prevista è che i medesimi contratti non abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (previsti, rispettivamente, all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del D.L. 50/2022), istituiti nello stato di previsione del MIT.
Per tali contratti è possibile, quindi, l’applicazione dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), che disciplina la procedura di revisione prezzi da parte della stazione appaltante.
Resta ferma, comunque, la condizione per tali contratti di garantire la copertura delle voci di spesa previste all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e, inoltre, il rispetto dei seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia indicata all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.
Nella norma in esame si specifica, inoltre, che l’applicazione dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici ai suddetti contratti è in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo D.L. 4/2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara.
L’art. 5, commi 1 e 2 dell’Allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici disciplina la predisposizione del quadro economico dell'opera o del lavoro, con attenzione alle somme a disposizione della stazione appaltante in modo articolato. Il comma 2 dell’allegato 1.7 prevede, in particolare, che le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1, lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
L’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici (che ha acquisito efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023) disciplina l’obbligo del meccanismo revisionale dei prezzi per le stazioni appaltanti, da inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici; cioè di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
In particolare, è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
L’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022 ha introdotto la regola dell’obbligatorietà dell’inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei pezzi, fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cioè dopo il 27 gennaio 2022), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 29 del D.L. 4/2022 ha previsto l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016 (ex Codice dei contratti pubblici appalti, poi sostituito dal nuovo D. Lgs. 36/2023), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) del comma 1 dell’art. 106.
Al riguardo, il citato articolo 106, comma 1, ha previsto in primo luogo che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile unico di progetto (RUP), con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.
La norma dell’art. 106, comma 1 ha stabilito inoltre che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento in determinati casi, tra cui quelli indicati alla lettera a), che al primo periodo stabilisce il caso in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Il secondo e terzo periodo hanno specificato, inoltre, che tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Il quarto periodo ha previsto che per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari previsti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Il comma 1, lett. b), del richiamato art. 29 del D.L. 4/2022 ha previsto per i contratti relativi ai lavori, in deroga al citato articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIT. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse.