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Riaccertamento parziale dei residui da motivare

Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi al paragrafo 9.1. consente in casi limitati il riaccertamento parziale dei residui, deroga al principio generale in base al quale il riaccertamento deve essere fatto complessivamente e contestualmente. Il provvedimento dirigenziale, che richiede il parere dell'organo di revisione, deve essere adeguatamente motivato.

In particolare, il principio evidenzia:

Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.