Riassegnazione delle risorse PNRR personale
Il DL 25/2025 in sede di conversione in legge come votato dalla Camera, prevede all'art. 9 comma 2 che le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 5, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell’interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.
Il comma 5 dell’articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021 ha disposto l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Le predette risorse sono state ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM 30 dicembre 2022, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Successivamente, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, comma 828) ha previsto che le risorse del citato fondo potessero essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali dei comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si specifica altresì che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle risorse del fondo non potesse eccedere il 31 dicembre 2026. Conseguentemente, con DPCM 1° maggio 2023 sono stati rideterminati gli oneri previsti dal precedente decreto 30 dicembre 2022. In ultimo, il D.L. n. 44/2023 (articolo 3, comma 2) è intervenuto nuovamente sulle risorse del fondo, disponendo che le risorse relative all’annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale del 2023 (ad esclusione delle spese effettivamente sostenute nel 2022).