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Ribasso sui costi della manodopera negli appalti pubblici e limiti all'accesso agli atti di gara

Il Consiglio di Stato ha chiarito due questioni fondamentali del diritto degli appalti pubblici con una recente pronuncia (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2025, n.7813), che affronta sia l'interpretazione delle nuove disposizioni sui ribassi della manodopera nel Codice dei contratti pubblici del 2023, sia i limiti all'accesso agli atti di gara quando sono coinvolti segreti tecnici e commerciali.

La decisione ha stabilito che l'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 36 del 2023 non impedisce agli operatori economici di applicare ribassi ai costi della manodopera, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado. Il Consiglio ha precisato che la norma impone alle stazioni appaltanti di quantificare e indicare separatamente i costi della manodopera, ma questi continuano a far parte dell'importo complessivo su cui può essere applicato il ribasso offerto dall'operatore.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, quando un operatore economico applica il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento dell'offerta alla verifica di anomalia. In quella sede, l'operatore ha l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto dei minimi salariali, come previsto dall'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 41.

La sentenza ha inoltre affrontato la delicata questione dell'accesso agli atti di gara quando sono coinvolti dati sensibili. Il Consiglio ha confermato che per ottenere l'accesso a documentazione contenente segreti tecnici o commerciali, l'operatore economico deve dimostrare la stretta indispensabilità degli atti richiesti per la tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, non è sufficiente una dimostrazione generica della rilevanza della documentazione, ma occorre provare il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le concrete difese da svolgere nell'ambito dello specifico giudizio.

La pronuncia si inserisce nel quadro delle recenti evoluzioni normative introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha digitalizzato le procedure di gara attraverso l'articolo 36, prevedendo che l'offerta dell'aggiudicatario e i relativi atti siano resi disponibili attraverso la piattaforma digitale contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione. Tuttavia, rimane ferma la possibilità per gli operatori di richiedere l'oscuramento di parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, secondo le modalità previste dall'articolo 35.

La decisione rappresenta un importante chiarimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, confermando che il nuovo Codice mantiene un equilibrio tra la necessità di garantire la concorrenza attraverso la possibilità di ribassi sui costi della manodopera e la tutela dei diritti dei lavoratori, richiedendo verifiche di congruità quando tali ribassi vengano applicati. Parallelamente, viene ribadita l'importanza di bilanciare il principio di trasparenza delle procedure di gara con la legittima tutela del know-how aziendale, richiedendo però una dimostrazione rigorosa della necessità di accesso alla documentazione riservata.