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Ricalcolo limite salario accessorio

La Corte dei Conti Lombardia ha risposto con delibera n. 79/2025 a richiesta di parere in materia di trattamento accessorio. Il Comune istante ha interpellato la Sezione sulla possibilità di procedere al ricalcolo del limite del salario accessorio imposto dal D.lgs. 75/2017, in relazione alle posizioni organizzative previste nella pianta organica 2016. In premessa al quesito è specificato che il Comune, con l'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 … ha quindi sempre considerato nel tetto del salario accessorio 2016 quanto erogato alle posizioni organizzative e al segretario comunale nell'esercizio 2016 senza considerare le posizioni effettivamente previste nella pianta organica.

La Sezione evidenzia che “non sono ravvisabili spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa derogatorie o eccezionali, attualmente non previsti dagli originari disposti dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate al cosiddetto welfare integrativo nei termini previsti dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Per altro, è d'obbligo ricordare le restrizioni introdotte dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, contrariamente all'orientamento espresso da questa Corte sul cosiddetto welfare aziendale antecedentemente all'introduzione di tale norma (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2024/QMIG del 9 ottobre 2024), dal 2025: ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa […], a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a conto fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, dal corrente anno dovranno considerare le risorse dedicate al welfare integrativo all'interno dell'ammontare complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo che dette risorse non siano previste da leggi o siano state separatamente cristallizzate in previgenti norme di contrattazione collettiva.