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Richiesta chiarimenti da parte della stazione appaltante per la verifica di anomalie

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5822/2025 del 4 luglio si è occupato della necessità o meno in capo alla stazione appaltante di richiedere informazioni su tutti gli elementi dell’offerta e dei costi per la verifica delle anomalie.

La questione oggetto del gravame trae origine dall’impugnazione da parte della seconda graduata dell’aggiudicazione disposta in favore della prima, in cui il TAR adito aveva ordinando la rinnovazione del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante al termine del quale la S.A. aveva nuovamente aggiudicato alla stessa società già classificatasi come prima.

Detta aggiudicazione veniva impugnata dinanzi al medesimo TAR, lamentando la sottostima di alcune voci di costo nell’offerta della controinteressata, la variazione dell’offerta in sede di giustificativi e violazione del giudicato formatosi a seguito della prima aggiudicazione.

Questa volta il TAR respingeva il ricorso ritenendo congrui i costi dichiarati dall’aggiudicataria e corretto il procedimento di verifica d’anomalia condotto dalla stazione appaltante in esecuzione della precedente decisione del giudice amministrativo.

Nei due articolati motivi di gravame l’appellante esponeva le proprie doglianze, in sostanza, descrivendo tutta una serie criticità dell’offerta dell’aggiudicataria evidenziando mancate valutazioni da parte della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato nel respingere l’appello ritenendolo infondato nel merito e ricordando ha ricordato che per consolidato orientamento giurisprudenziale “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978)” sottolineando che “la valutazione della stazione appaltante in seno al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avendo pertanto quale finalità quella di accertare l'attendibilità e la serietà della stessa e la possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, costituisce espressione di un tipico potere tecnico -discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo le ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell’Amministrazione, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr., ex multis, Cons. di Stato , sez. III, 10 gennaio 2020, n. 249; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6419; id. 17 maggio 2018, n. 2953; id. 24 agosto 2018, n. 5047)”, da ciò facendo discendere che “l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere”.

Il giudice del gravame conclude, pertanto, che la stazione appaltante non è tenuta a “chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. di Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430)”.