Ricognizione straordinaria degli inventario: le tre domande fondamentali da porsi
La determina n. 129/2025 Ragioneria Generale dello Stato evidenzia che contestualmente alla fase pilota le amministrazioni pubbliche avviano una ricognizione straordinaria degli inventari e, in generale, del proprio patrimonio, in coerenza con i nuovi criteri e principi contabili, anche in vista della FUTURA predisposizione dello Stato Patrimoniale di apertura; oltre ad una analisi dei processi amministrativi e contabili, per valutare gli interventi di adeguamento, anche sotto il profilo informatico, necessari all’applicazione del nuovo sistema contabile unico.
La ricognizione straordinaria degli inventari richiede per le attività tre risposte precise a tre domande fondamentali, ovvero:
1.Si tratta davvero di attività ? La risposta è legata alla seguente considerazione: è attività che ha un potenziale di servizio, ovvero contribuisce a raggiungere gli obiettivi istituzionali, OPPURE genera benefici economici? Se la risposta è NO – NO = non è una attività (casi rari). Quindi non si inserisce in inventario né in stato patrimoniale (bilancio d’esercizio)
2.Su quell’attività (se punto 1 è SI) l’amministrazione ha un controllo sostanziale? Ovvero assume rischi e benefici? Se la risposta è NO = quall'attività non viene rilevata. Trattasi di scissione tra proprietà giuridica e proprietà economica. Quindi non si inserisce in inventario né in stato patrimoniale (bilancio d’esercizio)
3.Quell’attività (se punto 1 è SI) su cui l’amministrazione ha un controllo sostanziale (se punto 2 = SI) è valutabile con sufficiente affidabilità? Se la risposta è NO = l’amministrazione non rileva in stato patrimoniale (bilancio d’esercizio) quell’attività, pur inventariando il bene, fino a quando non dispone di elementi per la determinazione del valore con sufficiente affidabilità.
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