Riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente
L’art. 2 dello schema di Dlgs sui tributi locali di cui art. 14 Legge delega 111/2023, prevede la possibilità di riduzione di aliquote e tariffe in caso di versamento da parte del contribuente con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. In particolare, la norma prevede:
All’articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»;
b) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» è sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» è sostituita dalle seguenti: «del tributo»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
la novella normativa stabilisce che la riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale debba essere stabilita dagli enti con regolamento. E’ possibile individuare un importo massimo cui applicare la percentuale di riduzione oppure un importo fisso, alternativo a detta percentuale. Non possono essere oggetto di riduzione le entrate degli enti riscosse esclusivamente con il sistema dei versamenti unitari.
L’art. 118-ter del decreto-legge n. 34/2020 consente ora agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
Nello specifico con la modifica in esame, la lettera a) rinomina la rubrica del citato articolo 118-ter “Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale”, in luogo della vigente “Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria”.
La lettera b), numeri 1) e 2), novella il comma 1 del medesimo articolo 118-ter.
In particolare, il numero 1) dispone che tale riduzione debba essere stabilita con regolamento dell’ente adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e non più con deliberazione come previsto dal testo vigente della norma. Peraltro, viene specificato che il soggetto tenuto ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è il soggetto passivo del tributo (nella formulazione oggi vigente si fa riferimento al soggetto passivo obbligato).
Al riguardo, si rammenta – rileva la Nota del Servizio studi del Senato, che il sopra citato articolo 52 prevede che le province e i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il numero 2), aggiungendo un secondo periodo al citato comma 1, dell’articolo 118-ter, riconosce alle regioni e agli enti locali la facoltà di stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.
A seguito di tale precisazione, se ad esempio un ente territoriale ha fissato la misura di riduzione del 5% delle aliquote e delle tariffe e un limite massimo di 1.000 euro, il beneficio per il contribuente in caso di un’entrata di importo superiore a tale limite - ad esempio, 20.000 euro - rimarrà sempre pari a 1.000 euro.
Infine, la lettera c), inserendo il nuovo comma 1-bis, esclude dal campo di applicazione dell’articolo 118-ter le entrate delle regioni e degli enti locali per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In merito, ai sensi del suddetto articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Si ricorda, inoltre, che il citato articolo 17, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sarà sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (nuovo Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).
La relazione illustrativa chiarisce che tale eccezione rileva, ad esempio con riguardo al pagamento dell’IMU, per la quale le somme riscosse hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.