Rifiuto fatture elettroniche: individuate le cause tassative
Previsto per oggi la Conferenza unificata per rendere parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di regolamento di modifica del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 recante: "Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche".
Secondo lo schema di regolamento, i casi in cui le pubbliche amministrazioni potranno scartare ossia rifiutare le fatture elettroniche emesse nei loro confronti attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) sono solo i seguenti:
- operazione non realizzata verso l'Amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
- omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) da riportare per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.
La causa di rifiuto, usando una delle diciture previste, dovrà essere indicata nel campo libero all’interno del campo relativo alla descrizione della "notifica esito committente" in modo che sia anch'essa trasmessa tramite lo SdI.
Non potranno essere rifiutate fatture che, invece, possono essere corrette attraverso note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, che prevede l'emissione di una nota di variazione "tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione".