← Indietro

Riforma dei tributi locali, si torna in Commissione

Dopo il confronto costruttivo dei mesi scorsi tra il Governo e l’Anci, riprenderà nelle prossime settimane il cammino nelle Commissioni parlamentari dello schema di Decreto legislativo – Atto Governo n. 276 agg. 2025 – attuativo della delega di cui art. 13 e 14 Legge 111/2023 sulla riforma dei tributi regionali e locali.


ANCI ha rilevato in Audizione che nell’attuale testo non sono recepiti gli aspetti di maggior incidenza sulla revisione del sistema fiscale comunale, finalizzati a rafforzare l’autonomia e la capacità di finanziamento degli enti locali ed è contenuta una disposizione riguardante il sistema regionale che impatta sugli enti locali su cui le autonomie locali manifestano una netta contrarietà.

Peraltro, aggiunge l’ANCI, i principi di delega dell’art. 14 che devono essere considerati ai fini di una più completa attuazione della legge 111/2023, mostrano con chiarezza un orizzonte più ampio di quanto contenuto nello schema di Dlgs presentato dal Governo, richiedendo:

1) avvicinamento del sistema fiscale degli enti locali ai principi costituzionali;

2) recupero di un accettabile grado di manovrabilità delle entrate tributarie;

3) ampliamento e semplificazione della strumentazione disponibile per la gestione, i controlli e la riscossione delle entrate.

A questi punti si aggiunge, sulla base dello schema presentato, l’ulteriore argomento:

4) netta contrarietà alle modalità di attuazione della nuova compartecipazione IRPEF regionale che comprenderebbe l’assorbimento di importanti quote di trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento di funzioni fondamentali dei Comuni in campo sociale, scolastico e di trasporto pubblico locale.


Questa invece la
posizione delle Province:

L’UPI chiede che la compartecipazione all’Irpef, destinata a finanziare le funzioni fondamentali al posto dell’RCacuto, sia effettivamente dinamica, garantita sin dal primo anno in misura non inferiore al gettito dell’imposta che va a sostituire, attraverso un flusso finanziario regolare, con cadenza almeno trimestrale e l’ampliamento dell’aliquota di autonomia fiscale disponibile per le Province. Quanto alla possibilità di prevedere un tributo proprio per le Province, che possa contribuire alla riduzione del miliardo di squilibrio finanziario del comparto, la proposta di UPI è prevedere un tributo di sbarco nei porti e aeroporti destinato alle Province.



Richiamo normativo Legge 111/2023

Art. 13. Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale

1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, è stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.


Art. 14. Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province

1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei princìpi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;

f) prevedere, in linea con i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere più efficienti le attività di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attività dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2.Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, prevedono:

a) per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

b) per le città metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.