Riforma tributi locali, potenziamento della collaborazione con il contribuente

L’art. 1 del Decreto legislativo attuativo della delega di cui art. 13 e art. 14 Legge 111/2023 dispone in materia di Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente. In particolare:

1.Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:

a) attivare, anche con l’ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;

b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;

c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;

d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;

e) introdurre istituti premiali volti a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;

f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell’ente;

g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l’accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;

h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali;

i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;

l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.

2.Le regioni e gli enti locali assicurano l’applicazione dei princìpi generali dell’ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell’articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l’altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.