← Indietro

Rilascio anticipato di opere in concessione rilevante IVA

E’ qualificabile come corrispettivo e non come “indennizzo” la somma che il Concessionario entrante deve al Concessionario uscente ai sensi dall'articolo 703 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) per l’ampliamento della concessione attraverso l’assegnazione di opere (nel caso di specie un hangar in un aeroporto) realizzate dal precedente concessionario, finanche ove questo presupponga la cessazione anticipata della concessione dell’area demaniale sulla quale l’opera insiste.

Il legislatore definisce la somma come “rimborso” e ne determina sia l'ammontare, sia i soggetti tenuti al relativo pagamento. L'ammontare è fissato in misura pari al «valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili» e va pagata dallo Stato, in caso di scadenza naturale della concessione, oppure dal concessionario subentrante, in caso di cessazione anticipata della precedente concessione. Nessun rimborso è ovviamente dovuto quando l'opera non amovibile è completamente ammortizzata, essendo priva di utilità residua.

Nel caso di specie, pur complesso, non si può affermare che vi sia assenza di nesso sinallagmatico: la società istante accetta di pagare la somma pattuita per ottenere l'assegnazione dei beni in questione al fine di sfruttarne l'utilità residua. Tale assegnazione presuppone la cessazione anticipata del rapporto tra l’Ente (l’ENAC) e la società uscente, ma la somma è pagata al Concessionario uscente a fronte del rilascio anticipato da parte di quest'ultimo dei beni in commento a favore dell’Ente. Si tratta quindi di una “obbligazione di fare”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, l'importo in questione va assoggettato a IVA, con aliquota ordinaria. Lo chiarisce la Risposta n. 266/2025 dell’Agenzia delle entrate.