Rilascio fidejussioni, accantonamento pari al debito garantito
La Corte Conti Lombardia, con parere n. 139/2025, ha accertato il mancato accantonamento di un importo corrispondente al rischio di escussione della garanzia prestata dal Comune e la mancata contabilizzazione tra i conti d'ordine.
La Sezione rileva che l'ammontare degli “ Altri accantonamenti ” non sia minimamente capiente rispetto all'importo del debito garantito. Parimenti il debito garantito non trova capienza nel totale della parte “asseritamente” disponibile del risultato di amministrazione.
Al riguardo, occorre richiamare quanto espressamente prescritto dal principio contabile applicato di competenza finanziaria 4/2 (punto 5.5.), ove si consiglia che: “ Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente: - al momento della concessione, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione; - nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito. Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi ". Tale obbligo di appostamento contabile degli impegni derivanti da garanzie è peraltro disposto anche dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, punto 7.2 dell'allegato 4/3 al d.lgs. N. 118/2011 (al riguardo si v. ancora Sez. controllo Lombardia n. 1/2025/PRSE e n. 282/2023/PRSE).
Alla luce delle controdeduzioni del Comune, va inoltre aggiunto che, rispetto a conto quadro finanziario ed al rischio connesso all'escussione della garanzia, non è sufficiente il mero computo degli interessi annui connessi al debito garantito, ai fini del rispetto del limite annuo di indebitamento, come erroneamente ritenuto dal Comune.
Sul punto, va chiarita l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 204, comma 1 e 207, comma 4 TUEL che, nel prevedere che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite annuo di indebitamento, rivalutante anche che: “ non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito ” (art. 204, comma 1, ult. periodo).
Tale ultima norma va letta alla luce del principio contabile applicato 4/2 (punto n. 5.5.), oltre che dei principi generali di prudenza, veridicità e attendibilità.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: " da tali norme si evince che, nell'ipotesi in cui l'ente locale, a fronte del debito garantito con fideiussione, disponga a fini prudenziali un accantonamento integrale, è consentito non considerare gli interessi annuali dovuti sul debito garantito ai fini del rispetto dei limiti all'indebitamento dell'ente medesimo. In tale ipotesi, il debito garantito non è quindi equiparato al debito contratto dall'ente locale, proprio in ragione nell'accantonamento, che garantisce l'integrale copertura della spesa in caso di escussione della garanzia. Da ciò non si può peraltro ricavare, a contrario, che la considerazione degli interessi del debito garantito ai fini del rispetto dei limiti all'indebitamento consente – per ciò solo – di escludere la necessità di accantonamenti a fronte della potenziale assunta . fondi ", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali”) è infatti espressione del principio generale di prudenza e va integrata con quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011” (Corte dei conti, Sezione di controllo del Piemonte, n. 95/2023/PRSE).
D'altro canto, un conto è limitare la capacità di indebitamento dell'Ente, altro è assicurare che nel bilancio del Comune siano prudenzialmente accantonate le risorse ad affrontare il rischio di una potenziale passività necessaria, totalmente priva di copertura finanziaria.