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Rilevante IVA la messa a disposizione “organizzata” di un bene

Pur nella particolarità della fattispecie (acquisto di regime di non imponibilità ex art. 8 DPR 633/1972 di una nave oceanografica da parte di un ente pubblico di ricerca), la Risposta n. 227/2025 affronta il tema della commercialità dell’attività degli enti pubblici.

Ai fini IVA, infatti, una attività è commerciale per gli enti pubblici se esercitata non in regime di pubblica autorità e, se non riconducibile a quelle commerciali di cui all’art. 2195 c.c., comunque organizzata in forma di impresa. Al riguardo, ricorda l’Agenzia, “un'attività è organizzata in forma d'impresa quando implica la predisposizione di un'apposita organizzazione di mezzi e di risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico ovvero l'impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica (cfr. risoluzioni n. 286/E dell'11 ottobre 2007 e n. 169/E del 1° luglio 2009). Inoltre, come precisato da una prassi consolidata (risoluzioni nn. 169/E del 2009, n. 148/E, 204/E e n. 273/E del 2002), richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 8193 del 1997, ''non è necessario (...) che la funzione organizzativa dell'imprenditore'' costituisca ''un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego dei mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi''. In merito alla qualifica di soggetto d'imposta ai fini Iva occorre far riferimento all'articolo 9 della citata direttiva Iva che prevede che soggetto passivo è «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività». Con riferimento alla nozione di ''attività economica'', con la risoluzione n. 122/E del 6 maggio 2009, si è precisato che il suddetto articolo 9 stabilisce che essa deve essere intesa ''come lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità'' (cfr. sentenze della Corte di Giustizia 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98).”

Nel caso di specie, il regime IVA dell’acquisto della nave (non imponibilità ex art. 8-bis lettera a) del DPR 633/1972) è subordinato al fatto che il bene sia utilizzato nell’ambito di una attività commerciale da parte dell’acquirente.

Appurato che, per ammissione dello stesso ente, non vi era esercizio di pubblica autorità, ma utilizzo (di una nave oceanografica) in base a “schemi contrattuali che assumono la forma di contratti (con soggetti privati) o convenzioni (con soggetti pubblici)”, trattandosi di attività non riconducibile a quelle di cui all'art. 2195 c.c., l’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il requisito dell'organizzazione, conclude per la rilevanza commerciale dell’attività.

In particolare, afferma che “… sulla base di quanto rappresentato dall'Istante, l'acquisizione della nave in oggetto è finalizzata a essere utilizzata esclusivamente per le attività da effettuare per conto terzi (pubblici e privati) e a fronte del percepimento da parte dell'Istituto di introiti specifici e abituali nel tempo. Inoltre, l'Istante ha precisato che il pacchetto di servizi, che costituiscono la prestazione complessa resa dall'Istante, è composto, oltre che dall'utilizzo diretto della nave, anche dalla messa a disposizione di ricercatori e/o esperti, nonché di attrezzature e infrastrutture tecniche di avanzamento per l'esecuzione di rilievi, indagini, misurazioni, analisi e mappature geografiche delle aree marine. In buona sostanza, da quanto prospettato nell'istanza, si può dedurre che l'Istituto svolga la predetta attività avvalendosi di una propria specifica organizzazione di mezzi e di risorse (…), e che tale circostanza, unitamente all'abitualità, affermata dall'Istante, con cui l'attività viene esercitata, consente di ritenere che la medesima attività possa qualificarsi quale attività commerciale, nell'accezione sopra delineata. Pertanto, alla luce considerazioni sopra svolte, emerge che la nave oggetto d'acquisizione da parte dell'Istituto sia ''destinata all'esercizio di attività commerciali'' da parte dello stesso. Per cui, nel presupposto che la nave oggetto di acquisizione sia destinata ''all'esercizio di attività commerciali'', unitamente al verificarsi dell'altra condizione, ovvero chela stessa nave venga adibita ''alla navigazione in alto mare'' come sopra definita, può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il regime di non imponibilità Iva di cui alla lettera a) del richiamato articolo 8-bis.”

Rileva quindi ai fini dell’organizzazione in forma di impresa nel caso di specie (e per analogia in tutti i casi in cui si abbia uno "sfruttamento stabile di un bene" per ricavarne proventi):

  • la mancanza di esercizio di pubblica autorità;
  • il percepimento introiti specifici e abituali nel tempo;
  • l'utilizzo diretto o messa a disposizione di mezzi e risorse a fronte dei predetti proventi.