Rimborsi spese per prestazioni rese da Associazioni di volontariato fuori campo IVA
Con due risposte dall'identico contenuto (la n. 50 e la n. 58 del 2020), l'Agenzia delle entrate conferma che le somme versate da un ente pubblico (nel caso Ministero) ad una associazione di volontariato per l'attività di cura e il mantenimento di esemplari in affidamento (animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi della legge n. 150 del 1992), non devono essere assoggettate ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 8 c. 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991.
La disposizione prevede che "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". Tale disposizione risulta abrogata dall'articolo 102, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito "CTS") con effetto, però, "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore" (cfr. art. 104, comma 2, del CTS). Pertanto, ad oggi, l'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 può considerarsi pienamente vigente.
Affinché detta disposizione operi è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;
- le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.
Peraltro, l'articolo 33, comma 3, del CTS dispone che "per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate".
Di conseguenza, sussistendo nel caso i presupposti di legge, relativamente a dette attività, l'Associazione non è tenuta ad aprire la partita IVA né ad emettere la fattura elettronica nei confronti del Ministero.