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Rimborso dei costi sostenuti da un dipendente per il rinnovo della CQC

Con deliberazione n. 16/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia ha precisato che, una volta osservati gli obblighi derivanti dal coordinamento della finanza pubblica in termini di equilibri di bilancio o di limiti alla spesa del personale, rientra nell’ambito delle scelte discrezionali e organizzative autonome dell’ente, rese esplicite dai requisiti dei bandi di concorso e dalla successiva disciplina dei rapporti di lavoro individuali, valutare se la formazione sia strettamente collegata allo svolgimento ottimale dell’attività che il soggetto deve svolgere a favore dell’ente che, come tale, può essere finanziata con le relative risorse necessarie o se la particolare autorizzazione (o mantenimento della stessa) di cui alla CQC - carta qualifica conducente, rivesta semplicemente la natura di un titolo aggiuntivo da inserire nel curriculum personale e in quanto tale non rientri nell’ambito degli obiettivi formativi di miglioramento della qualità del servizio finanziabili con risorse pubbliche.