Rimborso delle minori entrate relative all’ICP, CIMP, TOSAP e COSAP per i comuni terremotati
Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 14 agosto 2019 concernente le modalità di applicazione dell’esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Ai fini dell'ottenimento del rimborso delle minori entrate, gli enti locali interessati dovranno inviare apposita certificazione, al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con successivo provvedimento del Direttore generale delle finanze. Non saranno ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.
Con riferimento all’annualità 2019, il Ministero dell’interno erogherà con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell’ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L’importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 sarà determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al comma 2, della loro coerenza con le risultanze contabili dell’ultimo anno disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunicherà al Ministero dell’interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 e il conguaglio, anche negativo, per l’anno 2019, al netto di quanto già erogato. Conseguentemente, il Ministero dell’interno erogherà con decreto dirigenziale il saldo ancora dovuto per l’anno 2019 ovvero provvederà al recupero delle somme in caso di conguaglio negativo.