← Indietro

Rimborso spese amministratori solo dalla sede di residenza

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera 44/2019 ha affrontato specifico quesito inoltrato da ente locale in tema di rimborso spese amministratori. In particolare, il Comune istante a chiesto se  "se il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 38/SezAut/2016 della Corte dei Conti del 20/12/2016», avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 84, comma 3, del TUEL, «in merito al rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell’ente … che abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio mandato, è applicabile anche agli amministratori locali che, pur avendo la residenza» nel comune «nel quale svolgono le loro funzioni relative al mandato elettorale, hanno anche il domicilio fuori dallo stesso comune per ragioni professionali ed abbiano la necessità di recarsi, di volta in volta, presso l’Ente di residenza per esercitare il proprio mandato, sostenendo, al riguardo, delle spese per raggiungere l’Ente amministrato e per ritornare al luogo di domicilio legato alle loro necessità di lavoro".