Rimozione barriere architettoniche: niente IVA agevolata per la cessione con posa in opera
Con la Risposta n. 212/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista dal n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. La cessione con posa in opera di infissi, pur conformi al DM 236/1989, eseguita tramite artigiani partner, non gode dell’aliquota agevolata anche se tecnicamente finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, essendo realizzato tramite contratto di cessione con posa, non appalto.
Si tratta di un chiarimento importante e che va tenuto presente per gli enti locali che molto spesso realizzano interventi finalizzati al superamento di barriere architettoniche o con finalità “inclusiva”, usufruendo dell’aliquota agevolata al 4%. Occorre prestare attenzione, però, che non si tratti di mera fornitura di beni, quanto un appalto per la realizzazione dell’intervento, nel quale la fornitura di beni è una componente accessoria.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso l’applicazione dell’aliquota agevolata, precisando che “In assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di infissi”, tenendo conto che:
- il valore prevalente del corrispettivo è riferito agli infissi (beni);
- la posa in opera incide solo per il 26% del totale;
- non si realizza un’opera nuova, ma si adatta un prodotto standard.
Si ricorda che la Risposta n. 3/2020 ha confermato che: “In linea con quanto già dalla scrivente affermato nella risoluzione n. 70/E del 2012 (…) la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989”. Tuttavia, mentre l’agevolazione di cui al n. 41-ter) è di tipo oggettivo, ovvero guarda la natura degli interventi piuttosto che del committente, l’acquisto dei beni è agevolato solo se il cessionario è un soggetto portatore di handicap, ai sensi del n. del n. 31) della tabella A parte II del DPR 633/1972 allegata al Decreto IVA. Fanno eccezione gli impianti di sollevamento che possono fruire dell’aliquota agevolata anche se il committente è un terzo (es. un ente locale).