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Rinegoziazione mutui in parte corrente fino al 2027

L’art. 7 comma 2 DL 78/2015 dispone che per gli anni dal 2015 al 2027, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Quindi la possibilità di utilizzare i proventi per rinegoziazione mutui in parte corrente si ferma all’esercizio 2027, anche se si ritiene, solo per finanziare spese non permanenti.