Rinuncia al contenzioso, spese compensate se c’è accordo
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza n. 16874 del 23 giugno 2025, ha chiarito che in caso di estinzione del giudizio per rinuncia di una parte al contenzioso e accettazione della controparte, le spese processuali vanno compensate solo se c’è un espresso accordo. In caso contrario, le spese devono essere addebitate alla parte che rinuncia alla prosecuzione del processo.
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