Rinvio dell’entrata in vigore di testi unici tributari
L’art. 4 del DL 200/2025 Milleproroghe prevede il rinvio al 01.01.2027 di diversi testi unici in materia tributaria. In particolare:
1.All'articolo 102, comma 1, del TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2.All'articolo 100, comma 1, del TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3.All'articolo 131, comma 1, del TESTO UNICO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4.All'articolo 243, comma 1, del TESTO UNICO IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5.All'articolo 205, comma 1, del TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO E DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».