Riparte la verifica sui pagamenti superiori ai 5.000 euro
In assenza di ulteriori proroghe (si veda, in extremis, quella per il versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" operata dal Ministero dell'Economia e finanze) sono cessate a decorrere dal 1° marzo le sospensioni dei termini di cui all’art. 68 c. 1 e 2 D.L. 18/2020 e art. 152 D.L. 34/2020 ed a quelle ad essa correlate, da ultimo fissate al 28 febbraio (D.L. 7/2021), come la disapplicazione della verifica di cui all’art. 48bis del DPR 602/1973 per pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro effettuati dalle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica. La verifica della esistenza o meno di carichi fiscali pendenti con l'Agente della riscossione (c.d. Verifica Equitalia ora Verifica inadempimenti), era stata sospesa, nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) al 28 febbraio 2021.
Le verifiche già effettuate restavano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" (19/5/2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica potevano quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario. Dal 1° marzo, invece, occorrerà nuovamente effettuare la verifica andrà effettuata tramite il portale www.acquistinretepa.it. Se entro 5 giorni non si riceve risposta, l'Ente può procedere al pagamento. Diversamente, in caso di segnalazione, l'amministrazione deve sospendere il pagamento per l'importo indicato dall'Agente della riscossione che, in questi termini, deve iniziare la procedura di esecuzione. Trascorso detto termine nell'inerzia dell'Agente della riscossione, si può procedere al pagamento.