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Ripiano disavanzo oltre la consiliatura è possibile

In questi giorni di prime proiezioni sui risultati del rendiconto 2019 emerge la necessità di applicare l’art. 188 Tuel in materia di ripiano del disavanzo di amministrazione.

Come noto, il disavanzo si deve assorbire, a Titolo 0 spesa, nell’anno successivo, oppure fino ad un massimo di tre anni purché entro la consiliatura. Quindi il rendiconto 2019 può essere assorbito in quote annuali sul bilancio 2020-2021-2022 per il Comune che va ad elezione nel 2022 e seguenti; ma se il Comune va ad elezione nel 2021, le quote di assorbimento possono essere soltanto due, 2020 e 2021. Se il Comune va ad elezione in primavera 2020 (ammesso che si possano svolgere) l’assorbimento deve avvenire, secondo l’art. 188 Tuel, solo sul 2020.

L’art. 188 comma 1 Tuel dispone infatti: L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. (….) omissis

In molti casi, tuttavia è emerso che l’ente locale non riesca ad assorbire il disavanzo entro la fine della consiliatura, in due anni o anche in anno. Stessa domanda si pongono oggi i Comuni che proiettano il disavanzo presunto 2019 sulle future annualità e si rendono conto che hanno assoluta necessità di utilizzare il triennio 2020-2021-2022 per l’assorbimento, anche se la consiliatura finisce prima. Come fare in questi casi? E che cosa succede se l’ente imposta il piano di assorbimento del disavanzo in tre anni e la consiliatura finisce prima per dimissioni della maggioranza dei consiglieri o per altri motivi? Un aiuto arriva dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la delibera 30/2016.

I magistrati contabili hanno infatti deliberato una questione di massima sulla corretta interpretazione della norma relativamente alla questione del ripiano del disavanzo di amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 123/2016/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo.

Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato.

 

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