Rispristino per le Province di ricorrere a mutui ed effettuare spese per relazioni pubbliche
La Legge di bilancio 2026 interviene in favore delle Province regioni a statuto ordinario rispristinando la possibilità di ricorrere a mutui e di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre. In particolare la novella normativa dispone:
676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere a) e b) sono abrogate
Richiamo art. 1 comma 420 Legge 190/2014 (legge finanziaria anno 2015)
420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;