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Ritardi sui pagamenti, per gli enti più grandi si fa il piano di rientro

L’art. 40 del DL 19/2024, appena convertito in legge, al comma 6, stabilisce che i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali superiore a 10 giorni, effettuano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Come evidenzia il Servizio Studi del Senato, il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

a)l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui Dlgs 267/2000 e smi

b)l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

L’articolo 183, comma 8, del TUEL dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Il comma 9 della stessa norma estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.

Appare evidente come sia opportuno che tale PIANO venga adottato, a prescindere dall’obbligo di legge, da tutti gli enti locali, posto le forti responsabilità in tema di ritardi sui pagamenti.


La stessa norma prevede al comma 7 che la proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, del parere del responsabile finanziario dell’Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 (termine ormai superato) dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo.

Il Tavolo termina l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata.

Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l’attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR.

Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni.

In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.