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Ritiro di Bando di Gara Non È Revoca in Autotutela

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha chiarito un principio fondamentale in materia di procedure di gara pubblica: la rimozione di un atto di gara precedente al provvedimento formale di aggiudicazione non può essere qualificata come espressione di un potere di autotutela secondo gli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, costituendo invece un mero atto di ritiro.

La decisione, contenuta nella sentenza n. 1917/2025, ha stabilito che quando una stazione appaltante rimuove un bando di gara viziato prima dell'aggiudicazione definitiva, non esercita un potere discrezionale di autotutela ma compie un atto dovuto di rimozione di elementi procedimentali illegittimi.

Nel caso esaminato, l'amministrazione aveva ritirato una procedura di gara dopo aver rilevato che il requisito della marcatura CE, previsto a pena di esclusione, comportava "un involontario restringimento del mercato degli operatori economici potenzialmente interessati", in violazione dei principi di concorrenza.

Il TAR ha precisato che la revoca ex art. 21-quinquies è un provvedimento amministrativo di secondo grado che postula l'esercizio di un potere discrezionale per ragioni di inopportunità sopravvenuta, mentre l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies può essere disposto per illegittimità originaria entro specifici termini temporali.

Diversamente, quando l'amministrazione si limita a rimuovere atti illegittimi che non hanno ancora prodotto un provvedimento finale, si è in presenza di un mero ritiro doveroso che non richiede la previa verifica dell'interesse pubblico concreto, la valutazione delle posizioni soggettive coinvolte o il previo avviso di inizio del procedimento.

La distinzione assume rilevanza pratica significativa: mentre i provvedimenti di autotutela sono soggetti a stringenti vincoli procedimentali e temporali, il ritiro di atti procedimentali viziati può intervenire liberamente "laddove ancora non vi sia stata un'aggiudicazione definitiva", come confermato anche dal Consiglio di Stato.

Il principio trova conferma nella giurisprudenza consolidata che distingue tra la fase procedimentale, caratterizzata da atti preparatori liberamente modificabili, e quella successiva all'aggiudicazione, dove si consolida un affidamento tutelabile che richiede il rispetto delle garanzie previste per l'autotutela amministrativa.