Rivalutazione del canone unico patrimoniale
L’art. 19 bis del DL 95/2025 convertito in Legge 118/2025 modifica l'art. 1, comma 817 Legge 160/2019 in materia di Canone unico patrimoniale. In particolare, la novella normativa dispone:
"All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «la possibilità di» sono inserite le seguenti: «rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di».
Ne consegue un aumento degli importi di bilancio comunale e provinciale.
La relazione parlamentare evidenzia che la disposizione in esame, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, novella l’articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, specificando, con riferimento al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la possibilità, in ogni caso, di rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Si precisa, al riguardo, che l’attuale formulazione del sopra citato comma 817 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
Il testo coordinato della norma è il seguente:
Art. 1 comma 817 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», come modificato dal DL 95/2025:
“817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, FATTA SALVA, IN OGNI CASO, LA POSSIBILITÀ DI RIVALUTARLO ANNUALMENTE IN BASE ALL'INDICE ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.».