Rottamazione TIA e nota di credito IVA: il Covid-19 differisce i termini variazione
Nella risposta n. 107/2020, l'Agenzia delle entrate ritorna sul tema della possibilità di rettificare l'IVA addebitata sulle fatture emesse anni prima, per la TIA in regime IVA, oggetto dello stralcio dei debiti iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in quanto inferiori a 1.000 euro. La questione era già stata affrontata nella risposta n.90/2020, ammettendo la possibilità di recuperare l'imposta addebitata in rivalsa e mai incassata attraverso una nota di variazione, da emettersi però antecedentemente la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale era stata ricevuta la comunicazione dello stralcio da parte di Agenzia entrate - Riscossione.
La Risposta n. 107/2020 precisa, tuttavia, che la preventività rispetto a questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la nota di variazione sia emessa entro il 30 giugno 2020 (e non più il 30 aprile) per effetto dell'articolo 62, commi 1 e 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, fermo restando la possibilità di correggere la dichiarazione IVA 2020 eventualmente già presentata entro i termini di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Inoltre, in merito alle modalità di emissione della nota di credito, l'Agenzia ritiene ragionevole l'emissione di un'unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege. L'articolo 4 del d.l. n. 119 del 2018 prevede che il discarico avvenga, infatti, "senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore" e potrebbe essere "gravoso per il creditore rintracciare ogni singolo debitore, essendo oramai trascorsi oltre dieci anni dall'iscrizione al ruolo. La disposizione normativa in commento, inoltre, dispone la cancellazione automatica dei debiti in questione, senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell'ente creditore, ferma restando la possibilità per il debitore di controllare l'avvenuto stralcio consultando la sua posizione personale on line oppure rivolgendosi agli uffici competenti così da poter rettificare l'eventuale detrazione dell'IVA a suo tempo effettuata".
La nota precisa infine, con riferimento alle imposte dirette, che risultano integrati i presupposti per la deducibilità della perdita su crediti di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR, il quale dispone: "le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi". L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 garantisce la sussistenza del presupposto della definitività della perdita e la comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle quote annullate ne garantisce allo stesso tempo la certezza e la precisione.