RSU e comitato di coordinamento
ARAN ha risposto al seguente quesito (n. 35954 /2025) in materia di RSU e comitato di coordinamento
DOMANDA:
Cosa succede se la RSU costituita da oltre 30 componenti non adempie all’obbligo di nominare un Comitato di coordinamento?
RISPOSTA:
Il mancato rispetto dell’obbligo di nominare un Comitato di coordinamento contenuto all’art. 12, commi 4 e 5, dell’ACNQ 12 aprile 2022 impatta, in primis, sull’amministrazione, la quale non è posta a conoscenza dei soggetti delegati a rappresentare la RSU.
La scelta delle parti di introdurre l’obbligo di costituzione di un Comitato di coordinamento nasce dall’esigenza, più volte manifestata dalle amministrazioni presso cui sono insediate RSU con un elevato numero di componenti, di contenere il numero dei componenti della delegazione trattante di parte sindacale, atteso che spesso i componenti della RSU si presentavano in blocco alle riunioni chiedendo, peraltro, tutti di intervenire nel dibattito, con conseguente difficoltà di gestione degli incontri vuoi per l’esigenza di disporre di spazi particolarmente grandi, vuoi per la dilatazione dei tempi di durata delle singole riunioni. La soluzione offerta, che contempera l’esigenza sopra descritta con il diritto di tutti i componenti di concorrere all’adozione delle decisioni, è quella di introdurre un Comitato di coordinamento obbligatorio, con sola funzione di portavoce in seno alla delegazione trattante, composto con criteri di proporzionalità ma che comunque garantisca la presenza di un rappresentante per ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio.
Pertanto, qualora l’amministrazione riscontri la mancata costituzione del Comitato, la stessa ha il dovere di rilevare l’inadempimento contrattuale ed invitare formalmente la RSU a procedere quanto prima alla nomina del Comitato stesso in coerenza con il dettato contrattuale, evidenziando che in assenza di tale nomina non sarà possibile la regolare costituzione della delegazione trattante con tutto ciò che questo comporta in ordine all’impossibilità di procedere alla convocazione degli incontri di contrattazione integrativa e di confronto.
Si ritiene, invece, possibile – in via generale – adempiere agli obblighi di informazione previsti dai CCNL, laddove l’informativa in forma scritta potrà essere inviata alla RSU nel suo complesso o, in assenza di un indirizzo di posta elettronica della RSU unitariamente intesa, ai singoli componenti della RSU stessa.