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Salvaguardia equilibri deve garantire anche la continuità dell’ente

La delibera di salvaguardia equilibri ex art. 193 Tuel, il cui termine ultimo per l’adozione è stato rinviato al 30 settembre prossimo dall’art. 106 comma 3 bis ddl conversione in legge del DL 34/2020 (ma che può comunque essere anticipata a luglio) deve dare atto anche del rispetto del principio di continuità. Lo si ricava dal tenore della norma stessa, dall’art. 183 comma 6 Tuel, dal principio contabile generale n. 11 in tema di continuità dell’attività istituzionale.

Il principio generale evidenzia: “La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l’amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che  ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio  devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.  Il principio si applica anche al fine di garantire  equilibri economico – finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili”.

Di conseguenza, in sede di delibera di salvaguardia occorre dare atto che la proiezione nei prossimi anni delle entrate correnti continuative è in grado di dare copertura alla proiezione della spesa corrente permanente.