Salvaguardia equilibri di bilancio analizza le opere pubbliche
Nei lavori in corso sulla delibera di salvaguardia equilibri di cui art. 193 Tuel riveste un ruolo importante la verifica dell’andamento delle opere pubbliche rispetto a quanto programmato nel programma triennale 2019-2021, in particolare relativamente a tempi di avvio delle gare, cronoprogramma, definizione del quadro economico, accertamento delle entrate a copertura, prenotazione di impegno, assunzione di impegno e imputazione secondo esigibilità.
Se l’andamento delle opere è differente dalla previsione, l’ente provvederà a rivedere i piani e gli stanziamenti di bilancio, avvalendosi anche della delibera di assestamento generale di bilancio di cui art. 1785 comma 8 Tuel e della nuova programmazione di Dup, relativamente al programma triennale opere pubbliche 2020-2022. Sono da valutare anche eventuali squilibri di parte capitale, da affrontare ai sensi art. 193 Tuel.
Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali
Nell’ambito del programma opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione
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